Studio Bandinelli Pacini - Dottori Commercialisti - Prato - Consulenza del lavoro
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Circolare 12/E Agenzia delle Entrate |
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Scritto da LB
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Lunedì 15 Marzo 2010 19:43 |
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Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte relative a quesiti concernenti l’applicazione di visto di conformità e le compensazioni dei crediti IVA, l’IVA con l’estero, le sanzioni e l’agevolazione Tremonti-ter. Analizziamo in prima istanza le problematiche relative alla compensazione dei crediti Iva: Visto di conformità |
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Novità e scadenziario febbraio 2010 - compensazione credito Iva 2010 |
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Scritto da Lorenzo Bandinelli
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Sabato 06 Febbraio 2010 12:20 |
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Scritto da Administrator
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Venerdì 18 Dicembre 2009 20:41 |
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Compensi Amministratori e data del 12 gennaio |
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Scritto da Lorenzo bandinelli
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Sabato 06 Febbraio 2010 12:04 |
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Al fine di evitare problemi di interpretazione sulla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, è opportuno evidenziare che gli amministratori di società sono remunerati tramite l’attribuzione di un compenso connesso con la loro attività espletata. La misura del compenso deve essere fissata dall’assemblea dei soci in una specifica delibera. A fini fiscali, “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti […] entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.” Per determinare a quale periodo d’imposta imputare le somme percepite dagli amministratori di società è applicabile pertanto il principio di cassa cosiddetta “allargata”. Per effetto dell’applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.1.2010 relative a prestazioni effettuate nel 2009, la società deve: |
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Circolare 25-09: Deducibilità Irap e rimborso anni pregressi. |
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Scritto da Administrator
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Lunedì 02 Novembre 2009 11:02 |
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Come noto, l’art. 6, del “Decreto anti-crisi” ha stabilito la deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Riassumendo, la norma in esame ammette la deducibilità dell’IRAP nella misura del 10%: • a regime, ossia a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 (ed i primi effetti positivi si sono fatti già sentire con il calcolo delle imposte nella dichiarazione appena conclusa); • con effetto retroattivo, ossia per gli anni pregressi, nel limite temporale di 48 mesi. DEDUCIBILITÀ IRAP A REGIME: Come detto, l’importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi è pari al 10% dell’IRAP. Tale quota rappresenta in via forfetaria l’ammontare dell’IRAP riferibile all’irrilevanza per la base imponibile IRAP del costo del lavoro e delle componenti finanziarie. La deduzione avviene secondo il principio di cassa. In definitiva, a partire dal 2008, le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e i lavoratori autonomi hanno dedotto ai fini IRPEF/IRES il 10% di quanto pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP. RIMBORSO ANNI PREGRESSI: CRITERIO PER DETERMINARE L’IMPOSTA RIMBORSABILE: Con riferimento all’ammontare del rimborso spettante per gli anni pregressi, il decreto fa riferimento al 10% dell’imposta (IRAP) quale importo massimo rimborsabile. L’Agenzia delle Entrate fa rife rimento al medesimo criterio previsto a regime e pertanto afferma che il rimborso va riferito alle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell’IRAP. Il rimborso può essere richiesto unicamente mediante apposita richiesta da inviare all’Agenzia delle Entrate in via telematica. |
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